OEn, Ordinanza sull'energia
Art. 5a Compensazione dei costi supplementari
- Par. 1 Per costi supplementari si intende la differenza tra la rimunerazione dei produttori indipendenti conformemente all'art. 7 cpv 3 o 4 della legge e il prezzo d'acquisto stabilito in base all'andamento del mercato.
- Par. 2 Un organismo indipendente designato dai gestori delle reti di trasmissione rimborsa su domanda i costi supplementari alle aziende incaricate dell'approvvigionamento in energia.
- Par. 3 L'organismo indipendente è autorizzato a chiedere la documentazione necessaria alle aziende che inoltrano la domanda, al fine di esaminarla.
- Par. 4 L'autorità designata dal Cantone conformemente all'art. 7 cpv 6 della legge decide in merito a controversie risultanti dalla compensazione dei costi supplementari. Comunica le sue decisioni all'organismo indipendente.
Art. 5b Trasferimento dei costi supplementari
- Par. 1 I gestori delle reti sono tenuti ad accreditare i costi all'organismo indipendente. Tali costi comprendono i costi supplementari rimborsati e i costi d'esecuzione dell'organismo indipendente.
- Par. 2 Possono trasferire i costi di cui al cpv 1 ai gestori dei livelli di tensione inferiori. Questi ultimi possono trasferirli ai consumatori finali.